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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il nome FITOMAT è l'abbreviazione del nome completo del titolare dello studio FITOMAT, con il quale viene stipulato un rapporto contrattuale.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Contratto (“CGC”) si applicano a tutti i contratti stipulati da “FITOMAT” in qualità di FITOMAT Studios (“Studio”) con i soci, salvo diversamente concordato nel singolo caso. Sono soci quelle persone che, in virtù di un contratto di iscrizione valido stipulato con FITOMAT, sono autorizzate ad accedere e a utilizzare lo Studio.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1. In caso di stipula di contratti online tramite il sito web di FITOMAT, l’invio del modulo di iscrizione compilato costituisce un’offerta vincolante da parte dell’interessato a FITOMAT per la stipula di un contratto di iscrizione. L’accettazione dell’offerta (e quindi la stipula del contratto) avviene tramite una corrispondente dichiarazione di accettazione da parte di FITOMAT inviata via e-mail. FITOMAT archivia il testo del contratto e invia i documenti contrattuali insieme alla dichiarazione di accettazione via e-mail. Al socio si applica il diritto di recesso previsto dalla legge, in merito al quale viene informato separatamente prima della stipula del contratto online.

2.2. Ai minori si applicano le disposizioni speciali di cui al punto 9.

3. AMBITO DEI SERVIZI

3.1. L’iscrizione autorizza il socio ad accedere alla palestra durante gli orari di apertura e a utilizzare l’intera area sportiva e fitness della palestra, compresi gli spogliatoi e gli armadietti, nonché – ove presenti – dei servizi igienici (WC, docce), in conformità alle disposizioni del contratto di iscrizione, delle presenti Condizioni Generali e del regolamento della palestra.

3.2. Il socio ha la possibilità di utilizzare l’app FITOMAT. L’app FITOMAT consente al socio, tra l’altro, di accedere più facilmente alla palestra, di consultare programmi di allenamento elaborati da professionisti e di utilizzare l’area self-service, nella quale il socio può, ad esempio, modificare i propri dati personali, gestire la propria iscrizione, visualizzare la corrispondenza con FITOMAT e contattare l’amministrazione soci di FITOMAT. L’accesso del socio all’app FITOMAT viene attivato con il pagamento del pacchetto iniziale (punto 6.1).

3.3. La palestra è una cosiddetta «Smart Gym». Ciò significa che la palestra è completamente automatizzata grazie a sistemi digitali collegati in rete in modo intelligente e, in linea di principio, non si avvale di personale. In linea di principio, non è prevista alcuna assistenza al socio da parte del personale in palestra. In particolare, non viene fornita alcuna istruzione al socio sull’utilizzo dell’area sportiva e fitness, né viene esercitata alcuna sorveglianza durante l’utilizzo di tale area, né viene fornita alcuna altra forma di assistenza da parte del personale in palestra.

3.4. Servizi aggiuntivi, come ad esempio una sessione di allenamento con un personal trainer, possono essere prenotati – a seconda dell’offerta di FITOMAT – eventualmente a pagamento tramite l’app FITOMAT (cfr. punto 3.2).

4. REGOLAMENTO DELLA PALESTRA

Durante l’utilizzo della palestra, il socio è tenuto a rispettare il regolamento della palestra. Il regolamento della palestra può contenere, in particolare, norme relative al comportamento, all’abbigliamento, all’uso delle attrezzature e dell’inventario, all’introduzione di cibi e bevande e agli orari di apertura della palestra. Il regolamento della palestra è allegato alle presenti CGC.

5. ACCESSO ALLA PALESTRA

5.1. L’accesso alla palestra avviene automaticamente tramite un codice QR personale, che il socio riceve via e-mail dopo la stipula del contratto di iscrizione e dopo l’attivazione nell’app FITOMAT. Per entrare nella palestra, il socio deve avvicinare il codice QR personale a uno scanner situato presso la porta d’ingresso della palestra.

5.2. L’accesso alla palestra è consentito esclusivamente durante gli orari di apertura ufficiali della palestra, indicati in loco o sulla pagina web dedicata alla palestra sul sito di FITOMAT.

5.3. Solo il socio stesso è autorizzato a utilizzare il codice QR personale per l’accesso alla palestra. È vietato al socio cedere il codice QR personale a terzi o consentire a terzi l’accesso alla palestra tramite il codice QR personale o in qualsiasi altro modo.

5.4. Qualora un socio, nonostante un’apposita diffida da parte di FITOMAT, violi il divieto di cui al punto 5.3, seconda frase, delle presenti CGC, FITOMAT ha il diritto di recedere dal contratto di iscrizione per giusta causa con effetto immediato. Inoltre, FITOMAT ha il diritto di esigere dal socio il pagamento di una penale pari a 20,00 EUR per ogni caso di violazione colposa da parte del socio del divieto di cui al punto 5.3, seconda frase, delle presenti CGC; la penale incamerata sarà imputata a un diritto al risarcimento dei danni derivante dalla stessa violazione.

6. SCADENZA, PAGAMENTO, RITARDO

6.1. L’importo della quota associativa è stabilito nel contratto di iscrizione. Le quote associative sono esigibili in anticipo ogni quattro settimane a partire dall’inizio della durata del contratto di iscrizione (cfr. punto 8.3). Il pacchetto iniziale, da versare in un’unica soluzione, è esigibile immediatamente dopo la scadenza del periodo bonus di 14 giorni (cfr. punto 8.2).

6.2. Il pagamento delle quote associative e del pacchetto iniziale avviene tramite addebito diretto SEPA. A tal fine, il socio rilascerà a FITOMAT un mandato di addebito diretto scritto. FITOMAT ha il diritto di far eseguire l’elaborazione del pagamento da parte di un terzo o di affidarla a un terzo. Il socio è tenuto a garantire una copertura sufficiente del proprio conto corrente. Per ogni addebito diretto non onorato per motivi imputabili al socio, FITOMAT ha il diritto di richiedere al socio il rimborso delle spese sostenute a causa del ritorno dell’addebito. A tal fine, FITOMAT ha il diritto di addebitare sul conto corrente del socio un importo pari ai costi effettivamente sostenuti da FITOMAT. Il danno subito da FITOMAT è costituito in particolare da commissioni bancarie e spese aggiuntive. Il socio ha il diritto di dimostrare che FITOMAT ha subito un danno minore o nessun danno.

6.3. Qualora il socio sia in mora con il pagamento di una quota associativa, FITOMAT ha il diritto di bloccare il codice QR del socio e di negargli l’accesso alla palestra fino al saldo degli importi arretrati.

6.4. Qualora il socio risulti in mora con il pagamento di due quote associative, tutte le quote associative diventano immediatamente esigibili fino alla prima data utile per la risoluzione del contratto di iscrizione.

6.5. Ulteriori diritti e pretese di FITOMAT derivanti dal ritardo nel pagamento da parte del socio rimangono invariati rispetto a quanto previsto dai precedenti punti 6.3 e 6.4.

7. Informativa sul diritto di recesso

7.1. Diritto di recesso
Lei ha il diritto di recedere dal contratto di iscrizione entro quattordici giorni senza dover fornire alcuna motivazione. Il termine di recesso è di quattordici giorni a partire dalla data di stipula del contratto. Per esercitare il diritto di recesso, deve inviarci

FITOMAT c/o fitbox GmbH
Sede centrale del franchising/del sistema
Oranienburger Str. 5c
D-10178 Berlino

030 513 049 78
memberservice@fitomat.com

comunicando la propria decisione di recedere dal contratto di adesione mediante una dichiarazione inequivocabile (ad es. una lettera inviata per posta o un’e-mail). A tal fine è possibile utilizzare il nostro modulo di recesso tipo, il cui utilizzo non è tuttavia obbligatorio. Per rispettare il termine di recesso è sufficiente inviare la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del termine stesso.

7.2. Conseguenze del recesso
Se recedi dal presente contratto, siamo tenuti a rimborsarti tutti i pagamenti che abbiamo ricevuto da te, comprese le spese di consegna (ad eccezione dei costi aggiuntivi derivanti dalla tua scelta di un tipo di consegna diverso dalla consegna standard più economica da noi offerta), senza indugio e comunque entro quattordici giorni a decorrere dal giorno in cui ci è pervenuta la comunicazione relativa al suo recesso dal presente contratto. Per tale rimborso utilizzeremo lo stesso mezzo di pagamento da Lei utilizzato per la transazione originaria, salvo che non sia stato espressamente concordato diversamente con Lei; in nessun caso Le saranno addebitati costi per tale rimborso. Se Lei ha richiesto che i servizi abbiano inizio durante il periodo di recesso, dovrete versarci un importo adeguato, corrispondente alla quota dei servizi già prestati fino al momento in cui ci avete comunicato l’esercizio del diritto di recesso in relazione al presente contratto, rispetto al volume complessivo dei servizi previsti dal contratto.

8. DURATA, PERIODO BONUS, DISDETTA

8.1. L’iscrizione ha inizio alla data indicata nel contratto di iscrizione come «Inizio dell’iscrizione».

8.2. All’inizio dell’iscrizione, al socio viene concesso un periodo di prova di due settimane. Il periodo di prova è gratuito per il socio, ovvero durante tale periodo il socio non è tenuto al pagamento delle quote associative né del pacchetto iniziale (punto 6.1). Per il resto, durante il periodo di prova si applicano tutte le disposizioni del contratto di iscrizione, delle Condizioni Generali di Contratto e del regolamento della palestra, nella misura in cui non presuppongano l’inizio della durata del contratto di iscrizione o il pagamento del pacchetto iniziale.

8.3. La durata del contratto di iscrizione ha inizio immediatamente dopo il periodo di prova (punto 6.2). A seconda di quanto concordato tra FITOMAT e il socio, per la durata del contratto vale quanto segue: a) Se nel contratto di iscrizione è stata concordata una durata iniziale fissa (“durata minima”), il contratto di iscrizione avrà inizialmente la durata minima concordata. Alla scadenza della durata minima, il contratto di iscrizione si proroga a tempo indeterminato, a meno che non venga disdetto in precedenza dal socio o da FITOMAT con un preavviso di un mese dalla fine della durata minima. Alla scadenza della durata minima, il contratto di adesione può essere disdetto dal socio o da FITOMAT con un preavviso di un mese. b) Se nel contratto di adesione non è stata concordata alcuna durata minima, il contratto di adesione è stipulato a tempo indeterminato. In tal caso, il contratto di adesione può essere risolto in qualsiasi momento dal socio o da FITOMAT con un preavviso di un mese.

8.4. Rimane impregiudicato il diritto di entrambe le parti alla risoluzione per giusta causa ai sensi delle disposizioni di legge. Una giusta causa per la risoluzione da parte di FITOMAT sussiste in particolare qualora il socio violi il divieto di cui al punto 5.3, seconda frase, delle presenti CGC, qualora il socio sia in mora con il pagamento di due quote associative o di un importo corrispondente a due quote associative, oppure qualora il socio, nonostante un richiamo da parte di FITOMAT, violi ripetutamente e in modo grave il regolamento della palestra.

8.5. Ogni disdida deve essere effettuata per iscritto. In alternativa, il socio può dichiarare la disdida anche tramite l’app FITOMAT o il sito web FITOMAT alla voce «Disdetta del contratto».

9. MINORI

9.1. Le persone che non hanno ancora compiuto 14 anni non possono diventare soci.

9.2. Per le persone che hanno compiuto il 14° anno di età, ma non ancora il 18°, un contratto di iscrizione può essere stipulato solo con il consenso dei loro rappresentanti legali. In questo caso, l’interessato deve rivolgersi a FITOMAT via e-mail o tramite il modulo di contatto sul sito web di FITOMAT ai fini della stipula del contratto di iscrizione (cfr. punto 2).

10. RESPONSABILITÀ DI FITOMAT

10.1. FITOMAT risponde ai sensi delle disposizioni di legge, salvo diversamente previsto dalle presenti Condizioni Generali, dal contratto di iscrizione e da altri accordi tra FITOMAT e il socio.

10.2. L’utilizzo dell’area sportiva e fitness da parte del socio avviene a proprio rischio e pericolo. FITOMAT non risponde dei danni subiti dal socio a seguito dell’utilizzo dell’area sportiva e fitness in palestra o a causa del comportamento di altri soci, visitatori o terzi non autorizzati presenti in palestra.

10.3. Gli armadietti messi a disposizione da FITOMAT non sono sorvegliati. Il socio è personalmente responsabile di chiudere in modo sufficientemente sicuro gli armadietti utilizzati. FITOMAT non risponde per gli oggetti sottratti dagli armadietti.

10.4. Le limitazioni di responsabilità di cui ai punti 10.2 e 10.3 non si applicano in caso di dolo o colpa grave da parte di FITOMAT, dei suoi rappresentanti o ausiliari, né per la responsabilità derivante da lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute, né per la responsabilità ai sensi delle disposizioni della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. In caso di negligenza lieve, FITOMAT risponde solo in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali, limitando in tal caso la responsabilità al danno tipico e prevedibile al momento della stipula del contratto. Un obbligo contrattuale essenziale ai sensi della frase precedente è un obbligo il cui adempimento rende possibile in primo luogo la corretta esecuzione del contratto di adesione e sul cui rispetto il socio fa regolarmente affidamento e può legittimamente fare affidamento.

11. INTRASFERIBILITÀ DELL’ISCRIZIONE

Il socio non è autorizzato a cedere a terzi i diritti di utilizzo e di partecipazione acquisiti con l’iscrizione. La cessione dell’intera iscrizione a un terzo è possibile solo previo consenso scritto di FITOMAT.

12. SOSPENSIONE DELL’ISCRIZIONE

12.1. Il socio ha la possibilità di richiedere la sospensione della propria iscrizione. La sospensione dell’iscrizione può essere richiesta solo a partire dal primo giorno del mese, solo per mesi interi e solo per un massimo di 6 mesi. I motivi per la sospensione dell’iscrizione possono essere esclusivamente limitazioni di salute del socio che rendano temporaneamente del tutto impossibile l’utilizzo della palestra da parte dello stesso. Il socio deve allegare alla propria richiesta un modulo compilato da un medico, che gli verrà fornito da FITOMAT su richiesta.

12.2. FITOMAT decide a propria discrezione in merito alla richiesta di sospensione dell’iscrizione. Il socio non ha alcun diritto alla concessione del periodo di sospensione richiesto.

12.3. Qualora FITOMAT accolga la richiesta di sospensione dell’iscrizione presentata dal socio, gli obblighi prestazionali del socio e di FITOMAT derivanti dal contratto di iscrizione e dalle presenti Condizioni Generali di Contratto sono sospesi per la durata del periodo di sospensione. In particolare, durante il periodo di sospensione il socio non è tenuto al pagamento delle quote associative. Qualora il periodo di sospensione venga concesso al socio durante una durata minima in corso, la scadenza della durata minima viene posticipata di un periodo pari alla durata del periodo di sospensione.

13. REGISTRAZIONI VIDEO

FITOMAT si riserva il diritto, per motivi di sicurezza, in particolare in considerazione dell’assenza di personale in palestra, nel rispetto delle disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), di sorvegliare tramite telecamere alcune aree della palestra contrassegnate in modo specifico e accessibili al pubblico (ad eccezione degli spogliatoi e dei servizi igienici) e di conservare le registrazioni per un massimo di 48 ore.

14. RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI

14.1. FITOMAT raccoglie, tratta e utilizza i dati personali contenuti nel contratto di iscrizione esclusivamente ai fini dell’esecuzione del contratto, dell’assistenza clienti e per le proprie campagne promozionali. Si tratta dei dati forniti dal socio al momento dell’iscrizione, quali: nome, indirizzo, numero di telefono (cellulare e fisso), indirizzo e-mail, coordinate bancarie.

14.2. Inoltre, ad ogni visita alla palestra vengono registrati il numero di iscrizione del socio, nonché la data e l’ora di ingresso e di uscita. FITOMAT conserva tali dati per un massimo di due mesi. Essi servono esclusivamente a monitorare gli utilizzi non autorizzati e non vengono in alcun modo utilizzati né resi accessibili a terzi.

14.3. Il trattamento dei dati del socio raccolti nell’ambito del contratto di iscrizione avviene in conformità con il GDPR e le altre leggi vigenti in materia di protezione dei dati. Il trattamento dei dati avviene sulla base dell’art. 6, comma 1, lett. a) e dell’art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR e solo per le finalità sopra indicate relative all’esecuzione del contratto, all’assistenza clienti e alle campagne promozionali. Non viene effettuato alcun trattamento dei dati che esuli dalle finalità contrattuali. Qualora dovesse rendersi necessaria la raccolta di ulteriori dati che esulino dalle finalità contrattuali, FITOMAT richiederà al socio un consenso separato a tal fine. Per quanto riguarda l’entità e la finalità della raccolta dei dati, nonché l’informativa sui diritti degli interessati, si rimanda inoltre all’ informativa sulla privacy di FITOMAT.

15. MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE AI SENSI DELLA VSBG

FITOMAT non è né obbligata né disposta a partecipare a una procedura di risoluzione delle controversie dinanzi a un organo di conciliazione dei consumatori ai sensi della legge sulla risoluzione delle controversie in materia di consumo (VSBG).

16. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

FITOMAT ha il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Contratto, ad eccezione degli obblighi contrattuali essenziali, tenendo conto degli interessi di entrambe le parti e del principio di buona fede (§ 242 BGB), con effetto per il futuro. Gli obblighi contrattuali essenziali sono quelli il cui adempimento rende possibile in primo luogo la corretta esecuzione del contratto di adesione e sul cui rispetto il socio fa regolarmente affidamento e può fare affidamento. FITOMAT comunica per iscritto al socio le modifiche previste alle Condizioni Generali di Contratto, concedendogli al contempo la possibilità di esprimere il proprio parere e di opporsi entro un termine di sei settimane. Le modifiche previste alle Condizioni Generali di Contratto comunicate al socio si considerano approvate dal socio qualora quest’ultimo non si opponga alle modifiche entro il termine sopra indicato.

17. DISPOSIZIONI FINALI

17.1. Qualora una o più disposizioni delle presenti CGC e/o del contratto di adesione fossero o diventassero inefficaci, ciò non pregiudica l’efficacia delle restanti disposizioni delle presenti CGC e/o del contratto di adesione.

17.2. Il socio può compensare i crediti di FITOMAT solo con crediti incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato.

Aggiornato al 26 febbraio 2026